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PMA: cosa dice la legge 40?
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Scritto da Maria Ida Longo     Giovedì 07 Ottobre 2010 08:30    PDF Stampa E-mail
I principali punti della legge 40 Dopo il premio Nobel per la Medicina 2010 Robert Edwards, padre della PMA, ma soprattutto dopo le polemiche rivolte dal Vaticano riguardo a chi ha ricevuto il premio, in Italia si torna a parlare della legge 40, ovvero quella che regola la procreazione medicalmente assistita.

Varata nel 2004, nel 2005 fu oggetto di un referendum che vede la vittoria del fronte astensionista e consentì alla normativa di essere applicata.

Le tecniche di PMA in Italia sono in continuo miglioramento
Nel 2008 , sotto l'ex ministro della Salute Livia Turco la legge 40 ebbe un altra novità, ovvero la possibilità di ricorrere alla PMA anche per le coppie in cui l'uomo sia portatore di malattie virali sessualmente trasmissibili riconoscendo che tali condizioni sono assimilabili ai casi di infertilità

Ancora nel 2009 la Corte Costituzionale che ha in parte bocciato la legge 40 fissa poi due importanti principi: ovvero la totale autonomia da parte del medico nello stabilire di volta in volta il numero necessario di embrioni da impiantare (non più limitato a tre) ed la possibilità di congelare quegli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica.

La legge, infine, istituisce il registro nazionale di tutte le strutture, pubbliche e private, autorizzate all'applicazione delle tecniche di PMA, che in tre anni è riuscito a compiere una mappatura completa dei centri e a produrre dati statistici omogenei e affidabili.

Grazie alla procreazione assistita, in Italia sono oltre 10 mila i bambini nati: questi sono i della relazione annuale del Ministero della Salute, presentata al Parlamento sull'applicazione della legge 40: inoltre emerge che, anche i dati relativi al 2008, ovvero quelli prima della sentenza della Corte Costituzionale n.151/2009, confermano il trend degli anni precedenti.

Considerando tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di I, II e III livello sono sempre più numerose le coppie che ogni anno si sottopongono alla PMA e le nascite grazie a questa tecnica sono sempre più in aumento.

Importante è anche sottolineare che, in Italia il 26,9% dei cicli è effettuato da pazienti con età superiore ai 40 anni: e anche questo dato tende a crescere con ulteriori successi, ma soprattutto è bene ricordare che, l'efficacia delle procedure continua a migliorare: inoltre, anche le complicanze date dalla stimolazione ovarica (iperstimolazione) tendono a diminuire in maniera significativa.

Tra i risultati controversi, oltre all'aumento dei parti trigemellari, c'è il così detto il boom del turismo procreativo verso altri paesi europei: infatti, secondo l'ultima ricerca dell'Eshre, la Società europea di riproduzione umana ed embriologia, in Europa una coppia su tre che emigra per la PMA è italiana.

Questo purtroppo è dato dal fatto che molte cose, come ad esempio, l'ovodonazione da parte di una terza persona o la diagnosi preimpianto sull'embrione non sono ancora permesse.

Vediamo quali sono i punti fondamentali della legge 40.

Accesso alle tecniche di PMA: è consentita per risolvere problemi di sterilità o infertilità e solo se non ci sono altri metodi terapeutici efficaci.

No all'eterologa e alla donazione di gameti: il testo vieta il ricorso alla fecondazione eterologa, cioè con seme di persona estranea alla coppia e inoltre vieta di donare o ricevere ovuli per e da terze persone fuori dalla coppia.

Chi può ricorrere alle tecniche di PMA: le coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, sposate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. No, insomma, a single, mamme-nonne e fecondazione post mortem.

Embrione e sperimentazione: sono vietate la sperimentazione sugli embrioni e la clonazione umana. Ricerca clinica e sperimentazione sull'embrione sono ammesse solo se finalizzate alla tutela della sua salute e del suo sviluppo: vietata anche qualsiasi tecnica che possa predeterminare o alterare il patrimonio genetico dell'embrione.

Obiezione di coscienza: il personale sanitario non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione.

Fonte: ANSA
 

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