DEVOLVI IL 5XMILLE A MAMME DOMANI. AIUTA I NOSTRI PROGETTI. CF: 09390161009 |
Conciliare è meglio! La parola al nostro Avvocato |
Mondo MAD - Articoli | |||
Scritto da Emanuela Dell'Ospedale Mercoledì 14 Aprile 2010 18:35 | |||
A quanti è capitato di rinunciare a far valere un proprio diritto proprio a causa delle lungaggini giudiziarie oppure perché le spese procedurali spesso, equivalevano all'ammontare del danno subito o del torto da rivendicare? Il D. Lgs 28/2010 introduce un importante cambiamento in ambito giuridico rendendo obbligatoria la conciliazione delle parti.
Per la precisione l'obbligatorietà scatterà dal 2011 ma già nel 2010 la conciliazione potrà essere esercitata per scelta e proposta dall’avvocato al proprio cliente. Quindi, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione.
La conciliazione potrà avvenire in una camera arbitrale i cui costi sono variabili, ma sicuramente inferiori a quelli giudiziali e con tempistiche di risoluzione delle controversie più brevi. É infatti prevista la durata del procedimento di mediazione in un tempo non superiore a quattro mesi. É anche previsto, per le parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, in caso di vittoria e, ridotto alla metà, in caso di insuccesso. Se poi non si dovesse arrivare ad una conciliazione nulla vieta alle parti di instaurare un procedimento giudiziale. Ma prima di procedere con il giudizio e soprattutto di rifiutare la proposta di conciliazione occorre ben meditare dato che, nel caso in cui, il provvedimento che definisce il giudizio sia corrispondente interamente al contenuto della proposta di conciliazione rifiutata, il giudice non solo non rimborserà le spese di giudizio alla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, ma la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo,nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Approfondimenti: Sito web Consulenza e Assistenza Legale
|
Con la collaborazione della BCC di Roma Corso gratuito per bambini di 6/7 anni: laboratorio di pittura creativa a Roma Per i più grandi |