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Figli naturali, legittimi e adottati saranno, per legge, tutti uguali |
Bambini - Articoli |
Scritto da Tatta Bis Mercoledì 10 Luglio 2013 08:47 |
Non ci sarà più nessuna differenza, da ora in poi, tra figli nati nel matrimonio, fuori da esso o adottati: dai nostri codici legislativi scomparirà del tutto ogni differenza.
La legge è stata già approvata dal Parlamento alla fine dello scorso anno e avrà adesso il via libera del governo, al quale spettava il compito di dare attuazione a questa legge delega per la parificazione giuridica dei figli. Il decreto legislativo è stato proposto dal presidente del Consiglio insieme con i ministri dell'Interno, della Giustizia, del Lavoro e delle Politiche sociali, d'accordo con il ministero dell'Economia.
Il decreto è stato già esaminato nella riunione del preconsiglio dei ministri che si è svolta ieri e dovrebbe essere approvato in modo definitivo nella prossima riunione dell'Esecutivo. Uno dei punti salienti è l'asse ereditario: da ora in poi i figli nati fuori dal matrimonio, così come quelli adottati, avranno gli stessi identici diritti dei figli che un tempo venivano definiti legittimi.
Gli effetti successori dei figli di qualsiasi genere varranno nei confronti di tutti i parenti e non soltanto dei genitori. Nella nuova normativa è prevista anche la sostituzione della nozione di "potestà genitoriale" con quella di "responsabilità genitoriale".
Verranno cambiate anche le disposizioni di diritto internazionale privato, in attuazione del principio di parità tra figli legittimi e naturali. La maggior parte degli articoli contenuti nel testo di questo decreto legislativo recepiscono la giurisprudenza di questi anni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e modificano diversi articoli del codice civile.
Fra questi c'è l'articolo 18 del testo (che modifica l'attuale articolo 244 del codice civile) e riguarda i termini per proporre l'azione di disconoscimento della paternità: l'azione del padre e della madre non può essere intrapresa quando sono trascorsi cinque anni dalla nascita.
Dopo questo termine, infatti, la norma fa prevalere sul principio di verità della filiazione l'interesse del figlio alla conservazione dello stato.
L'articolo 53 invece non modifica articoli esistenti, ma introduce e disciplina le modalità dell'ascolto dei minori che abbiano compiuto i dodici anni o anche di età inferiore, se capaci di discernimento, all'interno dei procedimenti che li riguardano.
In questo caso ci sono state numerose sentenze della Cassazione che hanno sottolineato che il mancato ascolto dei minori costituisca violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo, salvo che ciò possa arrecare danno ai minori stessi.
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione sia all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo: questo dispone la norma, che indica anche diritti e doveri dei figli.
All'articolo 2, affida al governo una delega per la revisione, da approntare entro 12 mesi, delle disposizioni vigenti in materia di filiazione.
La novità introdotta sarà il cosiddetto principio dell’unicità dello stato di figlio (anche se adottivo). Cancellati saranno tutti i riferimenti ai figli legittimi e a quelli naturali presenti nelle norme attuali,e sostituiti con la semplice indicazione di figlio.
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