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Vacanze: si possono annullare se in gravidanza a rischio |
Gravidanza - Articoli |
Scritto da Nancy Tinervia Mercoledì 16 Giugno 2010 11:56 |
A Pozzuoli si è da poco conclusa una vicenda giuridica che ha coinvolto una coppia di coniugi e l'impossibilità di poter disdire una prenotazione di vacanze a causa di una inaspettata gravidanza, tra l'altro con alta probabilità di aborto. La sentenza ha dato ragione agli sposi: il diritto di recesso slitta da 10 giorni, a 90, come in questo caso, se si tratta di una gravidanza a rischio.
La gravidanza a rischio è dunque idonea a risolvere la prenotazione dell'albergo per le vacanze: dovendo, pertanto, rimanere in assoluto riposo per causa di forze maggiori e che non dipendono dal cliente, si può recedere dal contratto, chiedendo contestualmente, la restituzione della somma versata a titolo di anticipo, sempre nel caso non siano stati adempiuti gli obblighi informativi da parte dell'albergatore. Il giudice di Pace incaricato, ha dunque dato ragione ai futuri-genitori, applicando la legge sulla decorrenza del termine per esercitare il diritto di recesso. L'articolo 65, comma 2, lettera b, del decreto legislativo 206/2005 (codice del consumo): che stabilisce che il diritto di recesso decorre, per i contratti a distanza, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi d'informazione, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto, purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
Fonte: IlSole24ore |
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